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L’elettronica in Brasile

L’elettronica in Brasile

La ripresa dell’industria brasiliana iniziata nel 2017 é stata particolarmente significativa nei segmenti che fanno un uso più intensivo della tecnologia.

Mentre i fabbricanti di beni con alto contenuto tecnologico hanno prodotto quasi il 3% in più rispetto all’anno precedente, l’industria di bassa tecnologia ha visto crescere la sua produzione del 2%.

A metà strada, è risaltato il settore della tecnologia medio-alta, avanzato di quasi il 6%, mentre quello di tecnologia medio-bassa è stato l’unico a mostrare una contrazione nel periodo, dello 0,9%.

In generale l’Istituto Brasiliano di Geografia e Statistica (IBGE) ha registrato un’espansione del 2,2% nell’attività dell’industria della trasformazione nel 2017, dopo una caduta del 18% nei quattro anni anteriori.

La ripresa osservata l’anno scorso, benché modesta se comparata con la perdita produttiva accumulata nel periodo che vedeva Dilma al governo (2013-2016) – é stata trainata soprattutto dall’industria automobilistica, che – con un aumento del 17,8% – ha rappresentato la miglior performance all’interno del settore della tecnologia medio-alta.

Le tendenze delle varie categorie sono ben espresse nel grafico sottostante.

Questa ripresa è un segnale molto positivo che dovrebbe richiamare l’attenzione delle imprese italiane affinchè, dopo gli ultimi anni di difficoltà determinata dalle turbolenze politiche vissute dal Brasile, tornino a guardare con occhio fiducioso il Brasile.

(Rif: Fabio Moro)

CONAI – Procedure di esenzione del contributo ambientale per le esportazioni

CONAI – Procedure di esenzione del contributo ambientale per le esportazioni

Come è noto gli imballaggi utilizzati per spedire merce all’estero sono destinati a diventare rifiuti fuori dal territorio nazionale; escono quindi dalle competenze del Consorzio CONAI e sono esenti dal Contributo Ambientale.
Le aziende che esportano merci contenute in imballaggi hanno, quindi, la possibilità di recuperare il Contributo Ambientale Conai corrisposto al fornitore al momento dell’acquisto degli imballaggi vuoti attraverso diverse modalità alternative. Il termine per la presentazione delle richieste di rimborso è l’ultimo giorno del mese di febbraio di ogni anno. Nel caso tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo (fa fede la data di presentazione tramite il servizio di dichiarazioni on line).
Le novità del 2018 sono state l’introduzione di:

  • nuovi valori delle tre fasce contributive per gli imballaggi in plastica: dal 1° gennaio 2018 179,00 €/t per la fascia A, 208,00 €/t per la fascia B e 228,00 €/t per la fascia C;
  • una nuova procedura di rimborso del Contributo ambientale (modulo 6.6 Bis) dedicata alle aziende che esportano imballaggi pieni, già dichiarati al CONAI con le procedure semplificate per import, per un importo annuo fino a 2.000 €;
  • una nuova modalità di fatturazione dei saldi infrannuali risultanti dal modulo 6.10 “Compensazione import/export” nonché una semplificazione procedurale per il rimborso del credito risultante a fine anno dallo stesso modulo 6.10.

Di seguito si riportano le procedure riportate nella Parte Prima – Condizioni Generali della Guida CONAI 2018 – Capitolo 7.0 “Esportazione”.

PROCEDURA SEMPLIFICATA EX ANTE (Modulo 6.5)
La procedura consiste nel determinare in via preventiva, a inizio anno, la quota di imballaggi che si suppone siano destinati all’esportazione e nel richiedere anticipatamente l’esenzione dal Contributo Ambientale Conai.

Tale quota, definita “plafond“, è espressa in percentuale e viene stabilita, per ogni singolo materiale, sulla base delle risultanze dell’anno precedente.

La procedura è preferibilmente adottata da imprese che acquistano imballaggi vuoti per confezionare le proprie merci. Si tratta dei c.d. imballaggi oggetto di “prima cessione”, che viene indicativamente definita come il momento in cui l’imballaggio finito passa dall’”ultimo produttore” al “primo utilizzatore” oppure quando il materiale di imballaggio passa da un “produttore di materia prima o di semilavorati” a un “autoproduttore” (cioè a un’impresa che acquista materie prime o semilavorati per produrre/riparare imballaggi destinati a contenere le merci da essa stessa prodotte).

Le aziende devono quindi dichiarare a Conai, per ciascun materiale:

  • i quantitativi di “imballaggi pieni” esportati nell’anno precedente;
  • i quantitativi di “imballaggi pieni” venduti (Italia + estero) nell’anno precedente.

Dove per “imballaggi pieni” si intende il peso degli imballaggi delle merci imballate.
Il rapporto tra queste due quantità determina il nuovo plafond da applicare nel corso del 2018 per il singolo materiale.

Per il materiale plastica i quantitativi dovranno essere indicati distintamente per ciascuna delle tre fasce contributive. Solo per la compilazione del modulo 6.5 per l’anno 2018 il dichiarante, nel caso in cui non abbia la possibilità di suddividere i quantitativi ceduti nel 2017 nelle tre fasce contributive, può indicare i quantitativi alla voce “Flussi indistinti”.

Per poter applicare il plafond le aziende devono inviare, entro e non oltre l’ultimo giorno di febbraio di ogni anno, al CONAI il modulo 6.5-Conai e ai fornitori il modulo 6.5-fornitori.

Nel modulo 6.5-Conai è necessario indicare, tra l’altro, i quantitativi di imballaggi, sempre suddivisi per singolo materiale, eventualmente acquistati in esenzione nell’anno precedente per attività di esportazione.

In caso di “saldo esenzioni anno precedente” negativo, vale a dire nell’ipotesi in cui le quantità acquistate in esenzione sono superiori alle quantità effettivamente esportate, Conai emetterà la fattura per la differenza; in caso di “saldo esenzione anno precedente” positivo, cioè quando le quantità acquistate in esenzione sono inferiori rispetto alle quantità effettivamente esportate, Conai provvederà all’emissione della nota di accredito.

Sino alla formulazione del nuovo plafond (e quindi comunque non oltre l’ultimo giorno di febbraio) le imprese applicheranno il plafond dell’anno precedente.
I fornitori (produttori) che cedono imballaggi o materiali di imballaggio in esenzione sulla base della documentazione autocertificata rilasciata dagli esportatori, sono tenuti a:

  • esporre in fattura la percentuale di esenzione (plafond), indicata dall’esportatore;
  • indicare nella dichiarazione periodica i quantitativi ceduti in esenzione (colonna A e 6.3/Scheda quantità in esenzione dei moduli 6.1 e 6.2).

PROCEDURA ORDINARIA EX POST (Modulo 6.6)
La procedura consente all’impresa, che durante l’anno abbia acquistato imballaggi e/o materiali da imballaggi assoggettati al Contributo Ambientale e li abbia successivamente esportati (pieni e/o vuoti), di richiedere un rimborso pari al credito maturato.

Tale procedura viene adottata principalmente da soggetti utilizzatori, ma può essere utilizzata anche dal produttore di imballaggi relativamente a quelle cessioni in cui tale soggetto si comporta come utilizzatore (ad esempio, nel caso in cui acquisti degli imballaggi vuoti per confezionare e vendere all’estero i propri imballaggi).

Può essere inoltre utilizzata da esportatori di imballaggi pieni oggetto di cessioni successive alla prima (per esempio, commercianti/distributori di merce imballata). In questo caso, però, potrà essere rimborsato solo il contributo ambientale relativo alle fatture nella quali il fornitore abbia evidenziato il contributo ambientale unitario (per referenza di prodotto) per riga o per colonna; non potranno essere considerate oggetto di rimborso le fatture con la sola dicitura “Contributo Conai assolto”, a meno che il fornitore abbia rilasciato una specifica scheda extracontabile.

L’azienda dovrà documentare, a consuntivo, i quantitativi esportati per singolo materiale e richiedere il rimborso del contributo versato su quei quantitativi, mediante liquidazione degli importi maturati a credito.

Nel modulo 6.6 in corrispondenza del materiale plastica, per l’anno di riferimento 2017, è indicato un’unico valore del contributo ambientale (188 €/t) mentre dall’anno di competenza 2018 saranno indicati i tre valori corrispondenti alle tre fasce contributive.

Per ottenere il rimborso è necessario inviare a CONAI il modulo 6.6, entro e non oltre l’ultimo giorno di febbraiodell’anno successivo a quello in cui l’azienda ha esportato i materiali assoggettati a contributo. Nel caso tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo. Si ricorda che le richieste presentate con un ritardo contenuto entro i trenta giorni dalla scadenza del termine non sono respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell’importo spettante.

Al modulo è necessario allegare la seguente documentazione:

  • modello Dichiarazione IVA (quadri VE e VF) (documento obbligatorio) o altro prospetto della dichiarazione IVA (con allegata ricevuta di presentazione/spedizione) da cui risultino i valori delle importazioni/esportazioni UE ed Extra UE dell’anno per il quale si chiede il rimborso. Nel caso in cui la dichiarazione IVA non fosse ancora disponibile entro la fine del mese di febbraio, il Consorziato allega un’autocertificazione da cui risultino i dati relativi alle importazioni/esportazioni e la comunicazione annuale dati IVA (con relativa ricevuta di presentazione/spedizione) da cui risultino comunque le informazioni sintetiche relative alle importazioni ed esportazioni (alternativa ai quadri VE e VF che CONAI si riserva comunque di richiedere eventualmente in seguito).
  • scheda tecnica relativa sia ai quantitativi acquistati sia a quelli esportati, in cui il Consorziato indica le tipologie, le unità e il peso unitario degli imballaggi suddivisi per materiale. Tale scheda deve contenere, inoltre, una nota esplicativa dei criteri di stima dei pesi degli imballaggi. Viene considerata valida una stima effettuata in base ai dati rilasciati dai fornitori, ad un sistema di pesata a campione od alle schede tecniche proposte da CONAI. La scheda tecnica deve essere inviata a CONAI la prima volta che si richiede il rimborso o comunque ogni volta che dovessero cambiare i criteri di calcolo o la tipologia di imballaggio riferita all’esenzione richiesta.

PROCEDURA DI ESENZIONE “EX-POST” PER ESPORTAZIONE DI IMBALLAGGI PIENI DICHIARATI CON LE PROCEDURE SEMPLIFICATE IMPORT (Modulo 6.6 Bis)

Il Consorziato che ha dichiarato al CONAI il Contributo attraverso le procedure semplificate (sul valore o sulla tara delle merci imballate importate), per un importo annuo fino a 2.000 €, a partire dalle esportazioni di imballaggi pieni effettuate dall’1.1.2017, può usufruire di un rimborso del Contributo Ambientale. La quota da rimborsare è determinata in funzione della percentuale del fatturato estero sul fatturato complessivo (Italia ed estero), da applicare al Contributo dichiarato nello stesso anno con le citate procedure semplificate.
Tale procedura:

  • è da considerarsi alternativa a quelle già esistenti per aziende esportatrici (ex ante – modulo 6.5, ex post – modulo 6.6 e compensazione – modulo 6.10), mentre può essere utilizzata anche contemporaneamente qualora si tratti di altri flussi di imballaggi documentati e tracciati separatamente;
  • si applica solo in presenza di flussi costanti di import e di export, nello stesso anno. Negli altri casi sono applicabili le altre procedure di esenzione;
  • le categorie di materiali di imballaggio importati ed esportati devono essere omogenee (almeno per quanto riguarda gli imballaggi primari delle merci);
  • tutti gli acquisti nazionali di imballaggi vuoti e di merci imballate e le importazioni di imballaggi vuoti o pieni, vengono assoggettati interamente a Contributo Ambientale;
  • è riservata ai soli consorziati che hanno presentato le dichiarazioni del Contributo con le procedure semplificate sul valore delle merci o sulla tara delle stesse, per un importo complessivo annuo non superiore a 2.000,00 €.

Per ottenere il rimborso, il Consorziato deve inoltrare a CONAI una richiesta (tramite il modulo 6.6 Bis debitamente compilato) entro e non oltre l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo a quello in cui ha esportato imballaggi assoggettati a Contributo (fa fede la data di presentazione tramite il servizio dichiarazioni online).
Qualora tale termine coincida con un giorno festivo, lo stesso deve intendersi prorogato al primo giorno successivo non festivo. Si ricorda che le richieste presentate con un ritardo contenuto entro i trenta giorni dalla scadenza del termine non sono respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell’importo spettante.

PROCEDURA DI COMPENSAZIONE IMPORT/EXPORT (Modulo 6.10)
Questa procedura consente alle aziende che effettuano sia importazioni che esportazioni di imballaggi e materiali di imballaggio di regolare contabilmente con CONAI soltanto il saldo del Contributo Ambientale risultante da tali partite.

In pratica viene consentito di effettuare un saldo “estero su estero” per categorie omogenee di imballaggi e/o materiali di imballaggio (cioè alluminio su alluminio, carta su carta, ecc.).

E’ preferibile che la procedura in oggetto venga attivata da aziende che non si trovano in una costante e ripetuta situazione debitoria o creditoria nei confronti del Conai, ma tendano ad una sostanziale equilibrio tra import ed export.

Nel rispetto dei termini previsti per la classe di dichiarazione di appartenenza, definita dal solo totale delle importazioni effettuate al lordo quindi delle esportazioni (annuale, trimestrale, mensile), l’azienda dichiara, entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento, con il modulo 6.10 le quantità di importazioni e di esportazioni effettuate, suddivise per materiale.

A seguito della presentazione da parte del Consorziato dell’ultima dichiarazione dell’anno solare di riferimento (dicembre, IV trimestre o annuale) verrà determinato il saldo complessivo annuale, distintamente per materiale e, per la plastica, distintamente per fascia contributiva (con l’ulteriore possibilità di sommare 2 o 3 saldi dello stesso segno quindi solo a debito o solo a credito). Per i saldi complessivi annuali a debito per il Consorziato, CONAI emetterà fattura per ciascun materiale. Per la plastica, nel caso in cui i saldi delle tre fasce contributive siano di segni contrapposti (positivi e negativi), CONAI emetterà una fattura per i saldi positivi ed una nota di credito per quelli negativi, sommando eventualmente i saldi dello stesso segno. Il raggiungimento, nel corso dell’anno solare, della soglia di € 10.000,00 di debito infrannuale sarà oggetto di immediata fatturazione da parte di CONAI. Per la plastica si procederà come indicato per la fatturazione di fine anno.
In caso di saldi complessivi annuali a credito per il Consorziato, quest’ultimo potrà inserire nel nuovo modulo Rimborso da 6.10, entro la fine di febbraio dell’anno successivo:

  • l’elenco dei fornitori di imballaggi vuoti/materiali di imballaggio;
  • la dichiarazione IVA (quadri VE e VF) di competenza dell’anno di riferimento.

All’esito dei riscontri effettuati sulla documentazione presentata dai Consorziati, CONAI emetterà nota di credito per ciascun materiale. Per la plastica, nel caso in cui i saldi delle tre fasce contributive siano di segni contrapposti (positivi e negativi), CONAI emetterà una fattura per i saldi positivi ed una nota di credito per quelli negativi, sommando eventualmente i saldi dello stesso segno.

Dal 2017 le aziende non soggette a certificazione di bilancio non devono più inviare in aggiunta al modulo 6.10 l’elenco con i dati relativi alle fatture di esportazioni e importazioni di imballaggi e/o merci imballate. In ogni caso, eventuale documentazione aggiuntiva potrà comunque essere richiesta successivamente da CONAI.

Esportare alimenti in usa nel 2017

Esportare alimenti in usa nel 2017

NUOVE REGOLE PER ESPORTARE GENERI ALIMENTARI IN USA

Per chi commercia con gli USA è importante sapere che da Maggio 2017 è entrato in vigore un “Rule” (Regolamento attuativo) denominato Foreign Supplier Verification Program (FSVP) collegato alla nuova normativa di sicurezza alimentare statunitense chiamata Food Safety Modernization Act (FSMA).
Le figure coinvolte principalmente sono: l’Importatore e il Fornitore.
L’Importatore identificato avrà la piena responsabilità dello sviluppo di un’analisi dei pericoli su ciascun prodotto importato e del necessario piano di verifiche da mettere in atto su tutti i propri fornitori esteri.
L’errato rispetto di uno dei requisiti previsti dall’FSVP, comporterà la sospensione del “Number” dell’importatore, (numero di registrazione FDA), ed a cascata di TUTTI i fornitori ad esso collegati.
Si stanno formando quindi figure professionalmente preparate per fare da consulenti alle Aziende Italiane esportatrici di beni alimentari verso gli USA e una di queste figure è un Partner di LB Consulting (Ing. Marco T.)

News sul Brasile 2017

News sul Brasile 2017

Dopo alcuni anni di silenzio, da quest’anno si ritorna a parlare di esportazioni in Brasile.
Secondo quanto affermato la settimana scorsa (fine febbraio 2017), dalla Confindustria Brasiliana, il 70% delle grandi imprese brasiliane ha dichiarato di voler fare investimenti innovativi/migliorativi nel 2017
Secondo la Confindutria, lo scopo dell’investimento sarà ridurre costi e aumentare la produttività per migliorare/innovare la produzione, non per ampliarla. Inoltre, alti livelli tecnologici non presenti nel Paese, generano pochi dazi di ingresso, con ricaduta positiva sulle strategie commerciali delle Aziende esportatrici. La politica di chiusura dell’amministrazione Trump, costringerà le aziende brasiliane a rivolgersi al continente Europa per acquisire quella tecnologia che prima acquistava dagli USA.
I settori maggiormente interessati in questa prima fase, sono sicuramente la Meccanica, Packaging, Farmaceutico.
Il Brasile occupa la 6a posizione nel ranking mondiale di produzione farmaceutica.
A differenza del settore auto/automotive (che in Brasile occupava più o meno la stessa posizione, ma è caduto negli ultimi 2 anni), il settore farmaceutico si è espanso e continuerà a farlo nei prox anni.
La previsione per il settore farmaceutico è infatti che nel 2019 occuperà la 5a posizione.
Nel 2016 varie case farmaceutiche e laboratori (produzione di farmaci, diagnostica, etc…), nazionali e multinazionali, hanno investito molto in macchinari, prodotti e contenitori per farmaci e parafarmaci, ecc..!
Nel 2016 c’è stato un grande investimento da parte di molte di queste imprese, nel senso di:
– Ampliamento degli stabilimenti
– Miglioramento dei processi produttivi (strumenti di diagnostica, macchinari, sistemi e software per il controllo di automazione del processo produttivo tramite sensori intelligenti che eliminano il rischio di errori nella produzione, linee di imballaggio/incartucciamento, etc…)
In questi investimenti usano tecnologia di fornitori nazionali, ma anche tedesca, svizzera e italiana.
Come LB Consulting, consiglio, come linee di ricerca di fornitori italiani, 2 vie:
1) automazione industriale (packaging, sistemi di controllo, pesaggio, etc…)
2) strumenti biomedicali
LB CONSULTING, insieme ai suoi Partner presenti in Brasile, riesce ad offrire una consulenza completa che parte da una indagine di mercato, fino ad un accompagnamento nel Paese, alla ricerca di possibili importatori/investitori.
Luca Biscione

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