da Luca Biscione | Lug 24, 2025 | Uncategorized
Periremo sotto i dazi USA o sotto quelli interni alla CEE?
Partiamo dall’ultima pubblicazione di Marzo 2025 nella quale parlavo di forme diverse di dazi, ovvero di “costi” alle importazioni che se anche giustificate da un fine “condiviso”, ovvero il Green Deal, https://www.lb-consulting.info/2025/03/11/ci-sono-dazi-e-dazi/ avrebbero finito per pesare sui contribuenti e cittadini europei.
Alla luce di quanto sta succedendo con gli USA circa i dazi che saranno applicati in maniera “definitiva”, la svalutazione voluta del dollaro e l’avvicinarsi del 1/1/2026 per l’entrata in vigore del regolamento CBAM , siamo sicuri di voler insistere in maniera cieca verso l’azzeramento di CO2 in tempi così ristretti, facendo pagare tutto ai soli cittadini europei, già imprigionati tra dazi USA, dazi interni alla CEE e imposizioni “morali” tutte in una volta? BREVE SFOGO PERSONALE: Alla luce degli attacchi ricevuti da alcuni ex-politici o politici di una certa sponda, alla categoria dei CONSULENTI, ne approfitto per dire che Noi Consulenti, per sopravvivere e fare un buon lavoro, dobbiamo essere sempre informati al fine di consigliare le nostre aziende clienti di rivedere, con il dovuto anticipo, come in questo caso, la catena della Supply Chain per non incorrere in obblighi comunitari.. Poter usufruire di fornitori (o meno) in alcuni Paesi, vuol dire rivedere le strategie di fornitura, di costo, di prezzo e di conseguenza di vendita (alla base della sopravvivenza di ogni attività aziendale volta al profitto..) Ma torniamo sul regolamento
Breve riepilogo sul CBAM: Con il Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 16 maggio 2023, è stata introdotta una nuova entrata fiscale destinata al bilancio dell’Unione europea basata sul così detto “meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere” denominato CBAM (“Carbon Border Adjustment Mechanism”). Tale Regolamento rappresenta un elemento essenziale del Green Deal europeo, in cui si colloca l’insieme di proposte “Fit for 55” che mirano a ridurre, entro il 2030, le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.
Il nuovo tributo ambientale è finalizzato a garantire che gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas serra in ambito Ue non siano contrastati da un contestuale aumento delle emissioni al di fuori dei suoi confini per le merci prodotte nei Paesi extra UE che vengono importate nell’Unione europea. Il meccanismo CBAM comporta l’applicazione di un prezzo per le emissioni incorporate nei prodotti di alcune tipologie di industrie, paragonabile a quello sostenuto dai produttori unionali nell’ambito del vigente sistema di scambio delle quote di emissione (EU ETS).
Il Regolamento prevede due fasi d’implementazione:
- la fase “transitoria”, che ha inizio con la data di entrata in vigore del Regolamento (1° ottobre 2023) e terminerà il 31 dicembre 2025. In tale periodo transitorio il tributo non sarà applicato alle merci importate, ma saranno solo acquisite informazioni sulle quantità dei prodotti in entrata soggetti al CBAM, compresa la valutazione delle emissioni incorporate. In tale fase inizierà l’attività di autorizzazione dei soggetti obbligati da parte delle autorità competenti nazionali (in Italia ha sede presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica);
- la fase “definitiva”, dal 1° gennaio 2026, quando il meccanismo entrerà in funzione in maniera definitiva. In base a quanto previsto dal Regolamento, la prima dichiarazione CBAM, relativa alle merci importate nell’anno civile 2026, dovrebbe essere presentata entro il 31 maggio 2027.
Nel periodo iniziale tali previsioni si applicheranno ad un numero ristretto di merci la cui produzione è caratterizzata da un’alta intensità di carbonio: cemento, prodotti siderurgici, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno.
Durante la prima fase transitoria che inizierà il prossimo 1°ottobre 2023, gli operatori individuati nell’articolo 2 del Regolamento di Esecuzione, Reg. (UE) 2023/1773 (l’importatore o il rappresentante indiretto), saranno tenuti a raccogliere i dati su base trimestrale e a trasmetterli alla Commissione: il primo rapporto, con dati riferiti al quarto trimestre 2023, dovrà essere inviato entro la fine del mese di gennaio 2024.
Successivamente, cioè dal 1° gennaio 2026, tali soggetti dovranno, una volta autorizzati, dichiarare ogni anno la quantità di merci soggette a CBAM importate nell’anno civile precedente e i dati delle emissioni di anidride carbonica incorporate. Quindi, dovranno restituire un numero di certificati CBAM corrispondente a quanto dichiarato, il cui prezzo sarà calcolato in base al prezzo medio delle quote EU ETS espresso in €/tonnellata.
Visto l’impatto di tali previsioni normative, si confida nel costante aggiornamento da parte di tutti gli stakeholder coinvolti, attraverso la consultazione del sito internet del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nonché della presente pagina web dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Si segnalano, infine, i contenuti pubblicati nel sito internet della Commissione Europea – TAXUD. In particolare:
- le informazioni relative a n. 6 webinar online che illustreranno le caratteristiche generali del meccanismo e approfondiranno le specificità dei settori coinvolti (prodotti siderurgici, alluminio, cemento, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno). Al termine di ogni evento la Commissione procederà alla pubblicazione della registrazione della sessione di training, tenuto conto della limitata disponibilità di posti e del numero elevato di stakeholder interessati;
- il testo del Regolamento di esecuzione adottato dalla Commissione il 17 agosto 2023, (UE) 2023/1773, con cui sono stati dettagliati gli obblighi di comunicazione e le informazioni richieste, nonché la metodologia provvisoria per il calcolo delle emissioni incorporate nei beni soggetti a CBAM;
- i due documenti tecnici da utilizzare durante il periodo transitorio (Guidance document on CBAM implementation for importers of goods into the EU, Guidance document on CBAM implementation for installation operators outside the EU);
- la prima versione del template per la rendicontazione prevista nel periodo transitorio.
Istruzioni per l’accesso all’applicazione “CBAM Registry” della Commissione Europea – pdf
Ai sensi dell’articolo 35, comma 1 del Regolamento (UE) 956/2023 e dell’articolo 8, comma 1, del Regolamento di esecuzione (UE) 1773/2023 la relazione CBAM deve essere presentata alla Commissione europea, tramite il registro transitorio, entro e non oltre un mese dalla fine del periodo di riferimento: pertanto, il termine per la presentazione della prima relazione CBAM, relativa alle importazioni nel trimestre ottobre-dicembre 2023, scadrà il 31.01.2024.
Si ricorda altresì che, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Regolamento di esecuzione (UE) 1773/2023, la relazione CBAM già presentata potrà essere modificata dal dichiarante fino al termine per la presentazione della terza relazione CBAM e, quindi, fino al 31.07.2024. Infine, nel caso di richiesta motivata del dichiarante, l’Autorità Nazionale Competente, valutata la richiesta, può autorizzare il dichiarante a ripresentare la relazione CBAM o a correggerla dopo il temine ed entro un anno dalla fine del trimestre di riferimento; in tal caso, la ripresentazione della relazione CBAM o la sua correzione, è comunque effettuata non oltre un mese dall’autorizzazione concessa dall’autorità competente.
da Luca Biscione | Lug 17, 2025 | Uncategorized
Premessa: articolo pensato e scritto NON da Intelligenza Artificiale ma da consulente che ha perso un contratto!
La premessa è importante in quanto, quello che andrò a scrivere è il frutto di 28 anni di esperienza sul campo e di diverse collaborazioni con alcune Realtà consulenziali dalle quali ho imparato metodologie, visione e gestione dei Processi Aziendali e da un recente “Rimandiamo a fine anno..”
Ormai sono due mesi che si vive nell’incertezza programmatica per via dei #dazi: entreranno in vigore, forse, in che misura, quanto riuscirò ad assorbire come produttore riducendo il mio margine e quanto assorbirà invece l’importatore fedele al mio prodotto/servizio? Molte delle risposte chiederanno più tempo e non dipenderanno dalla nostra bravura, visione, managerialità, ma da fattori esterni ed imponderabili. QUINDI?
Quindi, quello che consiglio è di mettere subito le “mani” sul processo decisionale: Obiettivi-Azioni- Risultati che suggerisco nelle aziende dove faccio consulenza (non in tutte purtroppo mi è permesso…):
L’incertezza è perdita certa, quindi, bisogna immediatamente rivedere gli OBIETTIVI: nuovi mercati, cambiamento delle politiche commerciali, cambio dei listini, modifiche al processo produttivo, rivisitazione della supply chain, definizione di nuovi accordi commerciali con dealer meno esigenti o di Paesi con i quali si possono poi fare delle triangolazioni, rivedere le politiche di prezzo, rivedere le marginalità, aprire Società in loco, aumentare il livello tecnologico per bypassare una parte dei dazi, ecc.. quindi, rivedere gli obiettivi in quanto, in funzione di questi bisogna immediatamente rivedere le STRATEGIE, ovvero la Programmazione e Pianificazione delle azioni da mettere in campo per raggiungere gli Obiettivi identificati. Fatto questo, si passa alla definizione di KPI e al controllo dei RISULTATI per capire se obiettivi e strategie messi in campo danno i frutti sperati o meno.
Non restare fermi, non dare la colpa ad altri ma agire velocemente. In Italia non manca la forza lavoro a livello Manageriale per fare quanto detto sopra, basta volerlo.
Questo articolo è ispirato sia dalle numerose news che ricevo giornalmente dalle diverse Associazioni Industriali sia dal fatto che ho “perso” un lavoro di consulenza molto importante perché un’azienda di buon livello della provincia di Bologna, la quale ha bloccato l’apertura di una Business Unit e della gestione commerciale e marketing della stessa in quanto incerta sul mercato di sbocco precedentemente individuato, ovvero gli USA.. Risultato: tanto lavoro e denaro speso in un anno per arrivare a costruire un macchinario adatto ad un certo settore per il mercato Usa, che al momento non vedrà nessun ROI se ci si impunta ad aspettare di capire realmente cosa succederà.
AGIRE: OBIETTIVI-AZIONI-RISULTATI
da Luca Biscione | Gen 26, 2025 | Uncategorized
Relazione tra Dati, Intelligenza Artificiale e OBIETTIVI aziendali
Oggi giorno non si fa altro che parlare di Intelligenza Artificiale (AI), di Dati, di Processi, ma a livello Aziendale e a livello di Sistema Sociale, ciò che unisce tutti questi fattori è l’OBIETTIVO per il quale facciamo ricerca di “informazioni” (Dati appunto) da inserire in una Data Strategy che ci porti al raggiungimento dello scopo.
Si parte quindi dalla strategica e importantissima analisi che deve portare all’individuazione degli Obiettivi (molteplici):
- Aumentare il numero di Clienti
- Aumentare il Valore medio di spesa di ogni Cliente
- Aumentare il ROI
- Aumentare il margine
- Ecc…
Da questi Obiettivi di primo livello bisogna poi passare a Obiettivi operativi che ci diano maggiori dettagli:
Per aumentare il numero di Clienti possiamo, fra le altre cose:
- Testare un nuovo canale di advertising
- Aumentare il budget in advertising
- Diminuire i prezzi
- Applicare scontistiche al primo acquisto
- .ecc..
Questo vale per ogni Obiettivo, cioè essere sempre più specifici al fine di individuare i Dati che potrebbero essere necessari, senza pensare a quali siano realmente disponibili in Azienda (questo è un problema di secondo livello e successivo). La cosa importante da tenere presente è che una buona strategia, sia un una PMI come in un’Azienda di grandi dimensioni, si concentra sull’Obiettivo e non solo sul Dato. La raccolta del Dato (e qui entra in gioco l’Intelligenza Artificiale) deve essere visto come uno strumento utilizzato per migliorare la qualità delle informazioni alla base di decisioni dalle quali scaturiscono le Strategie aziendale che determinano il futuro di un’Azienda.
Nelle Aziende moderne devono collaborare Figure che sanno definire gli Obiettivi, opportunamente valutati e quantificati e Figure tecniche che abbiano “Cultura dei Dati, Conoscenze di strumenti Tecnologici e Conoscenza dei Processi..”
La conoscenza dei moderni strumenti di AI aiuterà sicuramente a definire il processo che porterà Valore all’Azienda: OBIETTIVI-AZIONI-CONTROLLO
da Luca Biscione | Ott 22, 2021 | Uncategorized
Definizione di #Strategia Commerciale e #Marketing: ricerca di nuovi Clienti nei mercati attuali o in nuovi mercati. Definizione delle strategie Marketing per la ricerca e il raggiungimento di nuovi clienti profilati per Aziende produttive #PMI. A volte, la differenza, la fa l’Innovation #Manager al quale ci si affida per la definizione degli obiettivi, della Strategia e della Comunicazione.
Gestire i Processi aziendali non è semplice e non è per tutti, farlo affidandosi a professionisti può fare la differenza.
Oggi scegli me: LB CONSULTING di #Luca Biscione
da Luca Biscione | Mar 24, 2021 | Uncategorized
Strategia Commerciale e Marketing per evitare e/o gestire una Crisi D’Impresa
L’art. 375 del D.Lgs. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”) ha introdotto il co. 2 dell’art. 2086 c.c., in vigore dal 16.3.2019, secondo cui l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. L’obbligo della istituzione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili riguarda quindi tutte le società siano esse di capitali o di persone (queste ultime sia in contabilità ordinaria che semplificata) le quali dovranno quindi dotarsi di strumenti necessari al fine di anticipare situazioni di crisi o d’insolvenza e di preservare e garantire la continuità aziendale.
L’art. 377, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza anche esso in vigore dal 16.3.2019,così come modificato dai correttivi, ha stabilito che l’istituzione di appositi assetti organizzativi spetta in via esclusiva agli amministratori i quali dopo aver istituito tali assetti hanno l’obbligo di valutarne l’adeguatezza nonché di esaminare i piani strategici, industriali e finanziari aziendali, se predisposti..
Riassumendo, siccome la gestione societaria spetta agli amministratori, è dovere dei medesimi istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società che sia idoneo a consentire il tempestivo rilevamento di una situazione di crisi dell’impresa e di perdita della continuità aziendale e – qualora l’azienda sia già in uno stato di crisi – i medesimi amministratori debbono anche attivarsi ricorrendo agli strumenti previsti dall’ordinamento per il recupero della continuità aziendale.
Di conseguenza, nel caso in cui non ottemperano ai suddetti obblighi, risponderanno con tutto il loro patrimonio nei confronti della società dei soci e dei creditori sociali.